Approvazione specifica delle clausole
Clausole delle Condizioni Generali di Contratto soggette ad approvazione specifica per iscritto ai sensi degli articoli 1341, secondo comma, e 1342 del Codice Civile
- Versione
- 1.8
- In vigore dal
- 04.08.2026
- Riferito a
- Condizioni Generali di Contratto v1.8
- Clausole
- 49, di cui 9 relative ai Moduli opzionali
Premessa
Il presente documento è predisposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, secondo comma, e 1342 del Codice Civile e costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto per la fornitura del servizio «CRM Trasporti», versione 1.8, in vigore dal 4 agosto 2026.
Il testo delle disposizioni richiamate
Art. 1341 c.c. — Condizioni generali di contratto. «Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.»
Art. 1342 c.c. — Contratto concluso mediante moduli o formulari. «Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo 1341.»
Ambito e funzione dell'approvazione specifica
La disciplina richiamata distingue due profili. Il primo comma dell'art. 1341 subordina l'efficacia delle condizioni generali alla loro conoscibilità da parte dell'aderente secondo l'ordinaria diligenza; a tal fine il Fornitore pubblica i documenti contrattuali in apposita sezione del proprio sito, ne consente il salvataggio e la riproduzione in formato elettronico e ne trasmette copia integrale al Cliente all'atto della sottoscrizione, conservando altresì le versioni precedenti in archivio consultabile.
Il secondo comma individua invece un elenco tassativo di categorie di clausole che, in quanto idonee ad aggravare la posizione dell'aderente, non producono effetto se non specificamente approvate per iscritto. L'approvazione deve essere specifica, riferirsi cioè alle singole clausole individuate, non essendo a tal fine sufficiente un richiamo cumulativo e indiscriminato all'intero regolamento contrattuale né la sottoscrizione apposta in calce al documento nel suo complesso.
Il presente documento assolve a tale funzione riportando, per ciascuna clausola, l'indicazione del comma di riferimento, la rubrica, la categoria dell'elenco legale nella quale la clausola è riconducibile e il testo integrale della clausola medesima, in modo che il Cliente sia posto in condizione di conoscerne compiutamente il contenuto prima della sottoscrizione.
Ove una sola parte del comma rientri fra le categorie dell'art. 1341, secondo comma, l'intestazione della voce indica le lettere richiamate e il testo riportato omette le parti non soggette ad approvazione, segnalando l'omissione con il segno [...]. Ciò che è riportato è in ogni caso il testo integrale della parte che il Cliente approva.
Effetti dell'omessa approvazione
In difetto di approvazione specifica, le clausole elencate non producono effetto nei confronti del Cliente. L'inefficacia è limitata alle singole clausole non approvate e non si estende al Contratto, che conserva validità ed efficacia nel resto, trovando applicazione, per le materie disciplinate dalle clausole inefficaci, la disciplina legale suppletiva.
Clausole che operano solo dal Modulo d'Ordine Attuativo
Ove il Contratto sia concluso mediante Modulo d'Ordine Quadro — che individua i documenti applicabili ma rimette a un successivo Modulo d'Ordine Attuativo i Moduli, i limiti quantitativi, i Corrispettivi, la durata e la decorrenza — l'approvazione qui prestata resta piena, ma la clausola 23 (art. 21.2, rinnovo tacito) non opera fino alla sottoscrizione del Modulo d'Ordine Attuativo, ai sensi dell'art. 21.5 delle Condizioni Generali: fino a quel momento non vi è un termine iniziale al quale il rinnovo possa riferirsi. Per la medesima ragione, la clausola 24 (art. 22.1) non comporta alcuna esclusione di rimborso, non essendo stato corrisposto alcun importo in forza del Modulo d'Ordine Quadro. Il testo delle clausole approvate resta quello riportato di seguito, invariato.
Rapporto con le modifiche successive
L'approvazione prestata si riferisce alle clausole nel testo riportato nel presente documento e alla versione delle Condizioni Generali ivi indicata. Le modifiche che introducano nuove clausole soggette ad approvazione specifica, ovvero incidano su quelle già approvate, richiedono una nuova approvazione con le medesime modalità; in difetto, continuano ad applicarsi al Cliente le clausole nella versione precedentemente approvata, secondo quanto previsto dall'art. 27.4 delle Condizioni Generali.
Parte I — Clausole delle Condizioni Generali
Clausola 1 — Art. 5.3Prerequisiti tecnici mancanti
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità; limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Testo approvato «L'assenza dei prerequisiti di cui all'art. 5.2 non costituisce inadempimento del Fornitore e non dà diritto a sospensione dei pagamenti né a riduzione dei Corrispettivi.»
Clausola 2 — Art. 6.3Divieto di rivendere a terzi l'accesso al servizio
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.
Testo approvato «È fatto divieto al Cliente di: (a) cedere, sub-licenziare, affittare o comunque trasferire a terzi il diritto d'uso; (b) copiare, riprodurre, decompilare, disassemblare o adattare il Servizio, salvi i diritti inderogabili di legge; (c) rivendere a terzi l'accesso al Servizio, ovvero erogare a terzi, a titolo oneroso, servizi di gestione o elaborazione di dati mediante il Servizio, salvo che ciò sia espressamente previsto nel Modulo d'Ordine; resta in ogni caso consentito l'utilizzo del Servizio da parte di consorzi, cooperative, reti e gruppi di imprese per la gestione dell'attività propria e di quella dei propri soci, consorziati, aderenti o delle società del gruppo; (d) utilizzare il Servizio per finalità diverse da quelle contrattuali.»
Clausola 3 — Art. 6.5Divieto di estrazione massiva dei dati
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; facoltà di sospenderne l'esecuzione.
Testo approvato «È vietata l'estrazione massiva o sistematica di dati dal Servizio, anche tramite le interfacce applicative (API), al di fuori delle funzioni di esportazione previste e dei limiti di utilizzo indicati nell'Allegato Tecnico. Il Fornitore può applicare limiti di frequenza alle chiamate e sospendere gli accessi anomali, dandone contestuale comunicazione al Cliente.»
Clausola 4 — Art. 7.3Aggiorniamo il software, ma gli adempimenti restano tuoi
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «L'obbligazione di cui all'art. 7.2 è obbligazione di mezzi. Gli adempimenti di legge restano in capo al Cliente, unico responsabile della veridicità, completezza e tempestività dei dati inseriti. Il Servizio costituisce strumento di supporto e non sostituisce le valutazioni di competenza del Cliente e dei suoi consulenti.»
Clausola 5 — Art. 8.6Quanto rispondiamo se si perdono dei dati
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «In caso di perdita di Dati, la responsabilità del Fornitore è limitata ai Dati prodotti nel periodo intercorrente tra l'ultima copia di sicurezza utilmente ripristinabile e l'evento, e non si estende ai Dati che il Cliente avrebbe potuto conservare adempiendo all'art. 8.4.»
Clausola 6 — Art. 9.4Non garantiamo i tempi di riparazione
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «I tempi di risoluzione non sono garantiti. Il Fornitore comunica al Cliente lo stato di avanzamento e una stima di risoluzione, aggiornandola in caso di variazioni significative.»
Clausola 7 — Art. 10.3Cosa non conta come disservizio
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Sono esclusi dal calcolo: a) la manutenzione programmata, eseguita di norma tra le 22:00 e le 06:00 con preavviso di almeno 48 ore, nel limite di 4 ore mensili; b) gli interventi urgenti di sicurezza, con comunicazione successiva; c) le cause imputabili al Cliente, ai suoi Utenti o alla sua connettività; d) la forza maggiore e gli eventi di cui all'art. 20; e) l'indisponibilità dei servizi di terzi e dei portali pubblici di cui all'art. 20.2.»
Clausola 8 — Art. 10.5Hai 30 giorni per chiedere il rimborso del disservizio
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. decadenze a carico dell'altro contraente.
Testo approvato «Il credito è riconosciuto su richiesta scritta del Cliente, da inviare entro 30 giorni dalla fine del mese di riferimento, e non può superare, nel singolo mese, il canone di quel mese, né, nell'anno, il 20% del canone annuo.»
Clausola 9 — Art. 10.6Lo sconto è l'unico rimedio per i disservizi
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il credito di cui al presente articolo costituisce il rimedio esclusivo del Cliente per il mancato rispetto dei livelli di servizio, salvi i casi di dolo e colpa grave.»
Clausola 10 — Art. 10.7Fino a un'ora di dati e otto ore di fermo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Obiettivi di ripristino. Il Fornitore garantisce un obiettivo di punto di ripristino (RPO) e un obiettivo di tempo di ripristino (RTO) nella misura indicata nell'Allegato Tecnico. Il Fornitore non risponde della perdita di Dati contenuta entro il predetto RPO, né dell'indisponibilità del Servizio contenuta entro il predetto RTO.»
Clausola 11 — Art. 11.2Possiamo cambiare le funzionalità
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore può modificare, sostituire o dismettere singole funzionalità, per ragioni tecniche, normative o di evoluzione del prodotto, fermo il mantenimento delle funzionalità essenziali descritte nell'Allegato Tecnico per i Moduli attivati.»
Clausola 12 — Art. 12.1Possiamo appoggiarci a fornitori esterni
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore può affidare a partner e sub-fornitori l'esecuzione di prestazioni relative al Servizio, restando unico responsabile verso il Cliente del loro operato.»
Clausola 13 — Art. 14.3Possiamo cambiare il prezzo, con preavviso
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di recedere dal contratto; limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Modifica dei Corrispettivi. Il Fornitore può modificare i corrispettivi per giustificato motivo, tra cui la variazione dei costi dei fornitori infrastrutturali, l'introduzione di nuove funzionalità o obblighi normativi. La modifica è comunicata con preavviso di 60 giorni e attribuisce al Cliente il diritto di recedere senza penalità entro la data di efficacia, con rimborso della quota relativa al periodo non goduto. In mancanza di recesso, la modifica si intende accettata.»
Clausola 14 — Art. 15.1, lett. b) e c)Se non paghi possiamo sospendere e poi risolvere
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di sospenderne l'esecuzione; facoltà di recedere dal contratto.
Testo approvato «In caso di mancato pagamento alla scadenza: [...] b) l'accesso in scrittura al Servizio è sospeso dal giorno successivo alla scadenza e, per i pagamenti a mezzo bonifico, decorsi 3 giorni dalla scadenza, fino alla regolarizzazione. La consultazione e l'esportazione dei Dati restano in ogni caso disponibili; c) decorsi 60 giorni dalla sospensione, il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 23 e procedere alla cancellazione dei Dati, fatto salvo il termine di cui all'art. 24.»
Clausola 15 — Art. 15.4Non puoi bloccare i pagamenti per protesta
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Testo approvato «Il Cliente non può sospendere o ritardare il pagamento dei corrispettivi in ragione di contestazioni relative al Servizio, salvo il caso di totale inadempimento del Fornitore.»
Clausola 16 — Art. 16.2Hai 30 giorni per segnalare un difetto
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. decadenze a carico dell'altro contraente.
Testo approvato «Il Cliente contesta i difetti di conformità entro 30 giorni dalla scoperta, mediante i canali di assistenza, indicando gli elementi utili alla riproduzione del malfunzionamento.»
Clausola 17 — Art. 18.1Cosa non risarciamo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore non risponde, salvo i casi di cui all'art. 18.3, dei seguenti danni: a) danni indiretti e consequenziali di qualsiasi natura; b) mancato guadagno, perdita di fatturato, perdita di margine su singoli viaggi o commesse; c) perdita di chance, mancata acquisizione o perdita di clienti, committenti, contratti o gare; d) danno reputazionale e di immagine, anche conseguente a segnalazioni, contestazioni o recensioni di terzi; e) fermo tecnico dei veicoli, mancato utilizzo della flotta, costi di sostituzione dei mezzi o di noleggio sostitutivo; f) costi del personale in attesa, straordinari, ore improduttive di autisti o di addetti amministrativi; g) penali, sconti o riduzioni riconosciute dal Cliente ai propri committenti; h) maggiori oneri per l'esecuzione manuale di attività ordinariamente svolte tramite il Servizio; i) perdita di Dati imputabile alla mancata o errata esecuzione, da parte del Cliente, delle operazioni di esportazione di cui all'art. 8.4; j) danni derivanti da decisioni assunte dal Cliente sulla base di elaborazioni, report o indicatori generati dal Servizio, restando la valutazione di merito rimessa al Cliente; k) danni derivanti dalla mancata verifica, da parte del Cliente, dell'esito delle trasmissioni verso sistemi di terzi o pubblici.»
Clausola 18 — Art. 18.2Il tetto massimo di quello che possiamo doverti
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «La responsabilità complessiva del Fornitore, a qualunque titolo, è limitata all'importo dei corrispettivi effettivamente corrisposti dal Cliente nei 12 mesi precedenti l'evento.»
Clausola 19 — Art. 18.4Le tue multe restano tue
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Sanzioni a carico del Cliente. Il Fornitore non risponde delle sanzioni irrogate al Cliente per violazione degli obblighi che gli competono, ivi compresi quelli in materia di tracciabilità dei rifiuti, tempi di guida e riposo, e rapporto di lavoro.»
Clausola 20 — Art. 19.1Ci tieni indenni se un terzo se la prende con noi
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Cliente tiene indenne il Fornitore da ogni pretesa di terzi, inclusi i propri clienti, fornitori, dipendenti e autisti, derivante da: (a) contenuti e dati inseriti nel Servizio; (b) uso del Servizio in violazione di legge o del Contratto; (c) violazione degli obblighi di cui agli artt. 8.2 e alle Condizioni Particolari.»
Clausola 21 — Art. 20.2Ci appoggiamo a sistemi di terzi e a portali pubblici
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Servizio si interfaccia con sistemi e servizi gestiti da terzi e da soggetti pubblici, tra i quali: il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate; il RENTRI e i sistemi del Ministero dell'ambiente; i sistemi dell'Albo nazionale gestori ambientali; i portali della Motorizzazione e del Ministero delle infrastrutture; i sistemi di firma elettronica, marcatura temporale, posta elettronica certificata e identità digitale; i fornitori di telematica veicolare, di dispositivi di bordo e di sistemi satellitari; i circuiti di pagamento e i gestori di carte carburante e di pedaggi; le borse carichi e i portali logistici dei committenti; i servizi di mappe e calcolo percorsi.»
Clausola 22 — Art. 20.3Non rispondiamo di quei sistemi quando si fermano o cambiano
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore non risponde, in relazione ai sistemi di cui all'art. 20.2, di: indisponibilità totale o parziale, anche prolungata; rallentamenti, saturazione o limitazioni di banda; modifiche unilaterali delle interfacce applicative, dei tracciati, dei formati o delle regole di validazione; introduzione di nuovi controlli o requisiti; esiti di scarto o rifiuto delle trasmissioni; sospensione, revoca o mancato rinnovo di abilitazioni, credenziali o certificati intestati al Cliente; variazioni delle condizioni economiche praticate da tali soggetti; cessazione del servizio da parte del terzo.»
Clausola 23 — Art. 21.2L'abbonamento si rinnova da solo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. tacita proroga o rinnovazione del contratto.
Testo approvato «Alla scadenza il Contratto si rinnova tacitamente per un periodo pari a quello iniziale, salvo disdetta.»
Clausola 24 — Art. 22.1Se recedi, il periodo già pagato non si rimborsa
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità; decadenze a carico dell'altro contraente.
Testo approvato «Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dall'area riservata del Servizio o con gli altri mezzi indicati all'art. 28-bis.3. Il recesso ha effetto al termine del periodo di abbonamento già corrisposto. Non sono previsti rimborsi dei corrispettivi già versati, salvi i casi di recesso per modifica previsti dagli artt. 11.3, 14.3 e 27.»
Clausola 25 — Art. 22.2Anche noi possiamo recedere
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di recedere dal contratto.
Testo approvato «Il Fornitore può recedere dal Contratto con preavviso di 90 giorni, con rimborso della quota di corrispettivo relativa al periodo non goduto.»
Clausola 26 — Art. 23.1Quando il contratto si chiude subito
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di recedere dal contratto; clausola risolutiva espressa.
Testo approvato «Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta del Fornitore, in caso di violazione da parte del Cliente delle seguenti disposizioni: a) art. 6.2 e 6.3 (limiti della licenza d'uso, divieti di cessione, copia, decompilazione e rivendita dell'accesso a terzi); b) art. 6.5 (divieto di estrazione massiva di dati); c) art. 8.1 lett. a (uso conforme alla legge), lett. i (contenuti illeciti) e lett. j (integrità e sicurezza della Piattaforma); d) art. 8.1 lett. b (veridicità dei dati), quando la difformità sia sistematica o preordinata; e) art. 15.1 lett. c (mancato pagamento protratto oltre i termini); f) art. 26 (riservatezza e proprietà intellettuale).»
Clausola 27 — Art. 23.3Nei casi gravi sospendiamo subito l'accesso
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di sospenderne l'esecuzione.
Testo approvato «Nei casi di cui alle lettere c) e f), qualora la violazione sia in corso e comporti rischio attuale per la sicurezza della Piattaforma, per i dati di terzi o per la posizione del Fornitore, quest'ultimo può sospendere immediatamente l'accesso, dandone contestuale comunicazione.»
Clausola 28 — Art. 25.6Entriamo nei tuoi dati per far funzionare il servizio
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Accesso del Fornitore ai Dati del Cliente. Il personale autorizzato del Fornitore può accedere ai Dati del Cliente per erogare, mantenere e assistere il Servizio, senza necessità di preavviso né di autorizzazione caso per caso, e il Cliente non può opporsi a tale accesso né subordinarlo a condizioni, costituendo esso condizione tecnica di erogazione del Servizio. L'accesso resta vincolato alle sole finalità di erogazione, manutenzione e assistenza del Servizio e all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 26.1, ed è disciplinato dall'Atto di Nomina ex art. 28 GDPR.»
Clausola 29 — Art. 27.1Possiamo aggiornare le condizioni
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di recedere dal contratto; limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore può modificare le presenti Condizioni Generali, le Condizioni Particolari e l'Allegato Tecnico per giustificato motivo, tra cui: modifiche normative o provvedimenti delle autorità; evoluzioni tecniche o organizzative del Servizio; variazione dei servizi di terzi da cui il Servizio dipende; introduzione di nuove funzionalità.»
Clausola 30 — Art. 27.2Con quanto preavviso ti avvisiamo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di recedere dal contratto.
Testo approvato «Le modifiche sono comunicate a mezzo email e avviso nell'area riservata, con indicazione della nuova versione, della data di entrata in vigore e della sintesi delle modifiche introdotte, con il seguente preavviso: a) nessun preavviso per le modifiche che non incidono sui diritti del Cliente o che risultino a lui migliorative, ivi comprese l'introduzione di nuove funzionalità, l'ampliamento dei limiti di utilizzo e la riduzione di termini posti a suo carico; b) trenta giorni per le modifiche che introducono nuovi oneri a carico del Cliente o restringono termini posti a suo favore; c) sessanta giorni per le modifiche dei Corrispettivi e per quelle che incidono sulle clausole soggette ad approvazione specifica ai sensi dell'art. 32.»
Clausola 31 — Art. 27.3Puoi sempre dire di no
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di recedere dal contratto.
Testo approvato «Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il Cliente che non intenda accettare le modifiche può recedere senza penalità entro la data di entrata in vigore, con rimborso della quota di corrispettivo relativa al periodo non goduto. In mancanza di recesso le modifiche si intendono accettate.»
Clausola 32 — Art. 29.1Tu non puoi cedere il contratto senza il nostro consenso
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.
Testo approvato «Il Cliente non può cedere il Contratto senza consenso scritto del Fornitore.»
Clausola 33 — Art. 29.2Possiamo cedere il contratto dentro il gruppo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi.
Testo approvato «Il Cliente autorizza preventivamente il Fornitore a cedere il Contratto a società controllate, controllanti o collegate, ovvero nell'ambito di operazioni di riorganizzazione o trasferimento d'azienda, con comunicazione al Cliente.»
Clausola 34 — Art. 31.2Se si finisce in causa, si va a Latina
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Testo approvato «Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Latina.»
Clausola 35 — Art. 26-bis.4Sospendiamo le utenze coinvolte in un incidente
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. facoltà di sospenderne l'esecuzione.
Testo approvato «Il Fornitore può sospendere in via cautelare le utenze coinvolte in un incidente di sicurezza, dandone contestuale comunicazione al Cliente e ripristinandole non appena cessata la situazione di rischio.»
Clausola 36 — Art. 30-ter.2Non puoi compensare quello che devi con quello che ti dobbiamo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Testo approvato «Il Cliente non può opporre in compensazione crediti vantati nei confronti del Fornitore, se non liquidi, esigibili e riconosciuti per iscritto dal Fornitore o accertati con provvedimento definitivo.»
Clausola 37 — Art. 16-bis.4Fuori termine il diritto si perde
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. decadenze a carico dell'altro contraente.
Testo approvato «La presentazione del reclamo nei termini di cui agli artt. 10.5 e 16.2 costituisce condizione per l'esercizio dei relativi diritti; il riscontro del Fornitore non implica rinuncia a eccepire l'intervenuta decadenza.»
Clausola 38 — Art. 24-bis.4I dati esportati potrebbero non aprirsi altrove
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore non è tenuto a garantire la compatibilità dei formati esportati con i sistemi di destinazione scelti dal Cliente, né a intervenire su di essi.»
Clausola 39 — Art. 27-bis.3Quello che ti segnaliamo sulle norme non ci impegna
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «L'eventuale incompletezza o inesattezza dell'informazione divulgativa non costituisce inadempimento contrattuale.»
Clausola 40 — Art. 28-bis.3Per quali vie vale il recesso, e da quando decorre
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. decadenze a carico dell'altro contraente; limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Testo approvato «Le comunicazioni relative a recesso, disdetta, contestazioni, reclami e diffide sono validamente effettuate attraverso l'area riservata del Servizio, a mezzo posta elettronica o WhatsApp ai recapiti di assistenza indicati all'art. 9.1, ovvero a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata agli indirizzi indicati nel Modulo d'Ordine. Ai fini del computo dei termini previsti dal Contratto fa fede la data di ricezione registrata dal Fornitore.»
Parte II — Clausole delle Parti VIII e IX, Moduli opzionali
Le clausole che seguono attengono alle Parti VIII (Modulo Rifiuti e RENTRI) e IX (Geolocalizzazione dei mezzi e app autista) delle Condizioni Generali. La relativa approvazione si intende prestata limitatamente ai Moduli indicati come attivi nel Modulo d'Ordine e produce effetto dalla data di attivazione dei medesimi.
Clausola 41 — Art. 33.2Le funzioni «in arrivo» non sono promesse
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Le funzionalità effettivamente disponibili, e la loro progressiva attivazione, sono quelle descritte nell'Allegato Tecnico nella versione vigente. Le funzionalità indicate come "in sviluppo" o "in arrivo" non sono oggetto di obbligazione fino alla loro pubblicazione nell'Allegato Tecnico.»
Clausola 42 — Art. 34.3La classificazione dei rifiuti la fai tu
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «In particolare, restano di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente: a) la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del codice EER, compresa la verifica delle caratteristiche di pericolo e l'eventuale ricorso ad analisi; b) la verifica della sussistenza e validità delle autorizzazioni proprie e dei soggetti coinvolti, comprese l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e le autorizzazioni degli impianti di destino; c) la veridicità, completezza e tempestività dei dati inseriti, comprese quantità, destinatari, targhe e date; d) il rispetto dei termini di registrazione e di trasmissione previsti dalla normativa; e) la verifica del buon esito delle trasmissioni al RENTRI e la gestione degli eventuali scarti o errori segnalati dal sistema; f) la conservazione dei documenti nei termini di legge, salvo quanto previsto dall'art. 37.»
Clausola 43 — Art. 34.4Non facciamo consulenza ambientale
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore non presta consulenza in materia ambientale e non assume alcuna obbligazione di risultato in ordine alla conformità normativa degli adempimenti del Cliente.»
Clausola 44 — Art. 35.2Se il RENTRI è giù, non dipende da noi
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Ai sensi degli artt. 20.2 e 20.3 delle Condizioni Generali, il Fornitore non risponde di: indisponibilità, sospensioni o malfunzionamenti del sistema RENTRI; modifiche delle specifiche tecniche, dei tracciati o delle regole di validazione; ritardi nella pubblicazione di provvedimenti attuativi; esiti di scarto determinati dai controlli del sistema ricevente.»
Clausola 45 — Art. 36.2Iscrizioni e credenziali RENTRI sono tue
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità; limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
Testo approvato «L'acquisizione e il mantenimento di tali abilitazioni sono onere esclusivo del Cliente. La loro assenza, scadenza o revoca non costituisce inadempimento del Fornitore e non dà diritto a sospensione dei pagamenti né a riduzione dei corrispettivi.»
Clausola 46 — Art. 38.2Le sanzioni sui rifiuti restano tue
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore non risponde delle sanzioni irrogate al Cliente in relazione agli adempimenti di tracciabilità, conformemente all'art. 18.4 e nei limiti di cui all'art. 18.2 delle Condizioni Generali.»
Clausola 47 — Art. 41.2Il GPS lo accendi e lo configuri tu
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «L'attivazione del Modulo, il suo utilizzo e la sua configurazione in conformità agli obblighi di cui all'art. 40 sono onere esclusivo del Cliente, cui compete ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge.»
Clausola 48 — Art. 43.1Se accendi il GPS senza permesso, è un problema tuo
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Fornitore non risponde delle conseguenze, anche sanzionatorie, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo delle funzionalità disciplinate dalle presenti Condizioni Particolari in difformità dagli obblighi di cui all'art. 40, il cui adempimento è rimesso in via esclusiva al Cliente.»
Clausola 49 — Art. 43.2Ci tieni indenni verso lavoratori e sindacati
Categoria ex art. 1341, secondo comma, c.c. limitazioni di responsabilità.
Testo approvato «Il Cliente tiene indenne il Fornitore da ogni pretesa avanzata da lavoratori, organizzazioni sindacali, autorità di vigilanza o autorità giudiziaria in relazione alle attività di cui all'art. 43.1.»
Modalità di approvazione
Sottoscrizione mediante procedura telematica
Ove il Contratto sia concluso mediante la procedura disponibile sul sito, l'approvazione delle clausole che precedono è prestata in apposita sezione del percorso di conclusione del contratto, distinta e successiva rispetto a quella di accettazione delle Condizioni Generali, nella quale le clausole sono riportate e il Cliente le approva mediante inserimento di un codice monouso trasmesso al recapito del legale rappresentante indicato nel Modulo d'Ordine.
L'inserimento del codice costituisce firma elettronica ai sensi dell'art. 3, punto 10, del Regolamento UE 910/2014, quale insieme di dati in forma elettronica connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.
Il sistema registra e conserva, per ciascuna approvazione: identità e qualifica del sottoscrittore; data e ora di trasmissione e di inserimento del codice; canale e recapito di destinazione; indirizzo di rete e identificativo del programma di navigazione; versione e impronta informatica di ciascun documento visualizzato; testo delle clausole approvate.
Sottoscrizione mediante Modulo d'Ordine
Ove il Contratto sia concluso mediante sottoscrizione del Modulo d'Ordine, l'approvazione delle clausole che precedono è prestata mediante seconda sottoscrizione apposta in calce al presente documento, distinta e ulteriore rispetto a quella apposta al Contratto, con l'indicazione di luogo e data.
Formula di approvazione
«Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, secondo comma, e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto, esaminato e di approvare specificamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto versione 1.8 indicate nel presente documento, delle quali dichiara di aver preso compiuta conoscenza nel loro testo integrale.»
Documenti collegati: Condizioni Generali di Contratto · Allegato Tecnico · Nomina a Responsabile del trattamento
Elenco versione 1.8, in vigore dal 04.08.2026, riferito alle Condizioni Generali di Contratto versione 1.8. Sostituisce le versioni 1.7, 1.6 e 1.5 del 04.08.2026, la versione 1.4 e la versione 1.3 del 03.08.2026, le versioni 1.2 e 1.1 del 02.08.2026 e la versione 1.0, mai entrata in vigore. Tutte le versioni restano consultabili nell'archivio dei documenti legali.