RENTRI vuol dire Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Detto in italiano: lo Stato vuole sapere, in digitale, dove nascono i rifiuti e dove finiscono. Prima questa storia stava su registri di carta e su formulari in quattro copie. Ora sta su un sistema unico.
Cosa cambia rispetto a prima
| Prima | Adesso |
|---|---|
| Registro di carico e scarico su carta | Registro in formato digitale |
| Formulario (FIR) in quattro copie di carta | Formulario digitale con numero univoco assegnato dal RENTRI. Fino al 15 settembre 2026 è ancora ammesso quello di carta |
| Vidimazione allo sportello: Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate o ufficio regionale | Vidimazione digitale delle Camere di Commercio, richiesta dal RENTRI, con codice univoco assegnato |
| Dati che restavano in azienda | Dati trasmessi al RENTRI |
Chi lo gestisce
Il titolare è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La parte tecnica la seguono l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e il sistema delle Camere di Commercio. La norma che comanda è il D.M. 4 aprile 2023 n. 59, che attua l'articolo 188-bis del Testo Unico Ambientale.
Chi deve entrarci
- Chi tratta rifiuti: impianti di recupero e di smaltimento.
- Chi trasporta rifiuti per lavoro.
- Commercianti e intermediari, anche senza toccare il rifiuto.
- I produttori di rifiuti pericolosi, entrati a scaglioni per numero di dipendenti.
- I produttori di rifiuti non pericolosi che nascono da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi, quando hanno più di dieci dipendenti.
- Restano fuori alcune categorie: la legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha escluso dall'obbligo, tra gli altri, i produttori di rifiuti non pericolosi con non più di dieci dipendenti e alcune attività individuate per codice ATECO.
I tre periodi di iscrizione previsti dal DM 59/2023 si sono chiusi a febbraio 2025, agosto 2025 e febbraio 2026. Se rientri fra gli obbligati e non ti sei ancora iscritto, sei in ritardo: iscriviti adesso. La data che pesa ora è il 15 settembre 2026, quando scattano le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari.
Cosa cambia nel lavoro di tutti i giorni
- Ti iscriviDal portale rentri.gov.it, con SPID, CIE o CNS. L'iscrizione è per impresa e per unità locale, e prevede il pagamento di un contributo.
- Tieni il registro in digitaleDalla data di iscrizione il registro di carico e scarico si tiene solo in formato digitale. Per chi si è iscritto nella prima finestra, l'obbligo è partito dal 13 febbraio 2025.
- Emetti il formularioDal 13 febbraio 2026 il formulario si emette in formato digitale. Fino al 15 settembre 2026 è ancora ammesso quello di carta, in alternativa. Il formato lo decide chi emette e poi vale per tutta la filiera, quindi anche per chi trasporta e per chi riceve.
- Trasmetti i datiI dati annotati sul registro vanno trasmessi al RENTRI entro la fine del mese successivo a quello dell'annotazione. Se ti appoggi a un soggetto delegato il termine è la fine del secondo mese successivo. Annotare e trasmettere sono due cose diverse, con scadenze diverse.
Serve per forza un software?
No. Il Ministero mette a disposizione servizi di supporto gratuiti per chi non ha un gestionale interoperabile: vidimazione digitale del registro, compilazione e gestione del registro, trasmissione dei dati, emissione dei formulari e una app per il FIR digitale. Se muovi pochi rifiuti all'anno bastano.
Il problema nasce con i numeri. Se fai centinaia di ritiri, quei dati li hai già scritti una volta nel tuo gestionale e li devi ribattere a mano nel portale. È lì che un software si ripaga.
La conformità non è gratis: c'è un contributo da versare ogni anno. Ma quello che costa di più è il tempo per arrivarci, e l'errore che nessuno ti ferma.