Le regole sui tempi di guida e di riposo stanno nel Regolamento (CE) n. 561/2006, modificato più volte, l'ultima nel 2024. Valgono per il trasporto di merci con veicoli sopra 3,5 tonnellate e, dal 1° luglio 2026, anche sopra 2,5 tonnellate nel trasporto internazionale e nel cabotaggio.
Qui sotto ci sono le regole base, prese dal testo consolidato in vigore. Le situazioni particolari (doppio autista, traghetti e treni, deroghe per il trasporto passeggeri) cambiano alcuni numeri e vanno lette sul testo completo.
Guida: quante ore al giorno e a settimana
| Periodo | Limite |
|---|---|
| Al giorno | 9 ore (fino a 10, non più di 2 volte a settimana) |
| A settimana | 56 ore |
| In due settimane consecutive | 90 ore |
Il limite settimanale di 56 ore non può superare comunque l'orario di lavoro massimo previsto dalla direttiva 2002/15/CE. La settimana va dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica (art. 4 e art. 6).
La pausa dopo 4 ore e 30
Dopo 4 ore e 30 di guida l'autista fa un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
La pausa si può dividere in due: prima almeno 15 minuti, poi almeno 30, distribuiti nelle 4 ore e 30. L'ordine conta: 30 minuti seguiti da 15 non valgono come pausa completa (art. 7).
Il riposo giornaliero
- Regolare: almeno 11 ore di fila. In alternativa in due parti: almeno 3 ore, poi almeno 9 ore.
- Ridotto: almeno 9 ore ma meno di 11. Si può fare al massimo 3 volte tra due riposi settimanali.
- Va fatto entro 24 ore dalla fine del riposo giornaliero o settimanale precedente.
Con più autisti a bordo (multipresenza) il riposo di almeno 9 ore va fatto entro 30 ore (art. 4 e art. 8).
Il riposo settimanale
- Regolare: almeno 45 ore.
- Ridotto: meno di 45 ore, ma almeno 24 ore continuative.
- In due settimane consecutive servono almeno due riposi regolari, oppure uno regolare e uno ridotto.
- Il riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal precedente.
- Le ore tolte con un riposo ridotto si recuperano in un blocco unico entro la fine della terza settimana successiva, attaccato a un altro riposo di almeno 9 ore.
Chi fa trasporto internazionale di merci può, fuori dallo Stato di stabilimento, fare due riposi settimanali ridotti consecutivi, se in quattro settimane ne fa almeno quattro di cui almeno due regolari (art. 8, par. 6).
Le due regole che si dimenticano
- Il riposo settimanale regolare, e quello oltre 45 ore fatto per recuperare un ridotto, non si fa a bordo del veicolo: serve un alloggio adeguato, e le spese sono a carico del datore di lavoro (art. 8, par. 8).
- L'azienda organizza il lavoro in modo che l'autista possa tornare in sede o a casa ogni 4 settimane per un riposo settimanale regolare, e deve poterlo documentare ai controlli (art. 8, par. 8 bis).
La novità dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 il Regolamento si applica anche al trasporto di merci in operazioni internazionali o di cabotaggio con veicoli di massa massima ammissibile, rimorchi compresi, superiore a 2,5 tonnellate (art. 2, par. 1, lett. a bis). Prima la soglia era 3,5 tonnellate: chi fa estero o cabotaggio con furgoni tra 2,5 e 3,5 tonnellate oggi è dentro.
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