Il DDT è uno di quei documenti che molti compilano "come gli sembra giusto" finché non arriva un controllo o un cliente che contesta una consegna. Capire bene cosa va scritto e quando serve evita problemi sia con il fisco sia con i clienti.
Cos'è il DDT e a cosa serve
DDT sta per Documento di Trasporto (ex bolla di accompagnamento). Accompagna la merce dal mittente al destinatario e svolge due funzioni principali:
- Prova la consegna: il destinatario firma all'arrivo. Quella firma è la tua tutela se il cliente dice che la merce non è arrivata o era incompleta.
- Posticipa la fattura: se emetti il DDT al momento della consegna, puoi emettere la fattura entro il 15 del mese successivo (con data che fa riferimento al mese di consegna). Senza DDT la fattura deve uscire nello stesso momento della cessione.
Quando il DDT è obbligatorio
Il DDT è obbligatorio quando la merce viene consegnata senza che la fattura sia emessa nello stesso momento. In pratica: quasi sempre nel trasporto conto terzi, dove si consegna oggi e si fattura a fine mese. Non è invece necessario se la fattura viene emessa e consegnata insieme alla merce — ma in quel caso non hai il posticipo sulla fatturazione.
Il DDT italiano non ha valore doganale. Per i trasporti verso o da Paesi UE con movimentazione doganale, o per i trasporti internazionali su strada, il documento che conta è la CMR (lettera di vettura internazionale). Il DDT può accompagnare comunque il carico come documento interno, ma non sostituisce i documenti doganali.
Cosa deve contenere il DDT
Non esiste un modulo ufficiale obbligatorio, ma il documento deve avere questi elementi per essere valido:
| Campo | Cosa scrivere |
|---|---|
| Data di emissione | La data in cui la merce viene consegnata al vettore o esce dal magazzino |
| Numero progressivo | Numerazione sequenziale (es. DDT 001/2026) |
| Mittente | Ragione sociale, indirizzo, P.IVA di chi spedisce |
| Destinatario | Ragione sociale, indirizzo di consegna effettivo |
| Vettore | Se diverso dal mittente: ragione sociale, P.IVA del trasportatore |
| Descrizione della merce | Tipologia, colli, peso o volume, eventuale valore dichiarato |
| Causale del trasporto | Es. "vendita", "reso", "conto lavoro", "visione" |
| Firma del mittente/vettore | Chi consegna la merce al corriere o al mezzo |
| Firma del destinatario | Chi ritira: nome leggibile + firma + timbro se disponibile |
Chi firma il DDT e quando
- All'uscita del magazzinoIl mittente (o il suo addetto) firma il DDT e lo consegna al vettore insieme alla merce. Da questo momento il vettore è responsabile del carico.
- Durante il trasportoIl vettore porta con sé il DDT. In caso di controllo su strada è il documento che attesta la regolarità del carico trasportato.
- Alla consegnaIl destinatario firma il DDT confermando di aver ricevuto la merce. Se rileva danni o ammanchi, li annota sul documento prima di firmare — quella annotazione vale come riserva.
- Dopo la consegnaUna copia resta al destinatario, una al vettore, una al mittente. Chi fattura a fine mese ha la copia firmata come base per emettere la fattura.
Quanto tempo si deve conservare il DDT
Il DDT è un documento rilevante ai fini IVA. La normativa fiscale prevede la conservazione dei documenti contabili per almeno 10 anni dalla data dell'ultima operazione registrata. Conserva le copie cartacee o digitali in modo ordinato per anno e per numerazione progressiva. Il DDT elettronico (PDF o formato digitale con data certa) vale come l'originale cartaceo se conservato correttamente.
DDT e fattura: il collegamento
Nella pratica del trasporto conto terzi il flusso tipico è: consegni la merce con il DDT oggi, a fine mese raccogli tutti i DDT consegnati per quel cliente e emetti un'unica fattura riepilogativa che li cita. La fattura deve riportare gli estremi dei DDT (numero e data) per collegare formalmente i documenti. Senza questo collegamento la detrazione IVA del cliente è a rischio.
La fattura elettronica va trasmessa allo SDI dell'Agenzia delle Entrate e deve citare i DDT di riferimento. Il DDT stesso non passa per lo SDI — rimane un documento di accompagnamento fisico o digitale tra le parti.